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Infrazioni

CONCILAZIONE O RICORSO CONTRO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Colui che incorresse in violazioni al Codice della Strada, o ad altre normative, può definire il procedimento versando l'importo previsto per la sanzione entro il termine di SESSANTA GIORNI dalla NOTIFICA del verbale.

I pagamenti delle violazioni possono essere effettuati:

a) mediante versamento sul bollettino c/c n. 18028332 intestato al Comune di San Daniele del Friuli - Comando Polizia Municipale, citando nella causale del versamento il numero del verbale di accertamento e altri dati utili alla identificazione della infrazione (Es. Targa del veicolo);

Contro gli accertamenti di violazione al Codice della Strada effettuati da personale del Servizio di Polizia Municipale è possibile ricorrere al Prefetto di Udine, presentando personalmente o inviando via posta il ricorso al Comando accertatore, in carta semplice, entro 60 gg. dalla notifica del verbale. Il Comando provvederà in seguito a trasmettere al Prefetto il ricorso corredato della dovuta documentazione, nonché delle note dell'agente accertatore. 
In alternativa è possibile ricorrere al Giudice di Pace di San Daniele del Friuli, presentando formale ricorso agli Uffici siti in via Udine 2 (per informazioni tel. 0432/ 940703).

Nel verbale vengono comunque indicate tutte le modalità per effettuare il pagamento o per ricorrere contro la violazione, nel caso vi siano fondati motivi.

Per quanto riguarda gli accertamenti di violazione relativi ai Regolamenti Comunali o alla normativa commerciale, si riportano di seguito gli articoli 16 - 17- 18 - 22 della legge 689/81 che riguardano la definizione delle sanzioni amministrative.


ESTRATTO DELLA LEGGE 24.11.1981 N. 689
Modifiche al sistema penale

ART. 16 (Pagamento in misura ridotta)
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni, dalla contestazione immediata o, se questa, non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (omissis)

ART. 17 (Obbligo del rapporto)
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'Ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
L'Ufficio territoriale competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

ART. 18 (Ordinanza ingiunzione)
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. (omissis)

ART. 22 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione)
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice del Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata.